Sabato, 21 Settembre 2013 00:00

La mediazione in materia medica e sanitaria: le novità del DL Fare

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Le modifiche introdotte dal D.L. n.98/2013 (Decreto del Fare), convertito con modificazioni nella L. n.98/2913, stabiliscono che la mediazione è obbligatoria, oltre che nei casi di responsabilità medica, anche nei casi di responsabilità sanitaria intesa come la responsabilità degli esercenti professioni sanitarie ossia per quelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno derivante da rapporti instaurati tra paziente e struttura sanitaria pubblica e privata.

Il legislatore prende atto ormai dell'evoluzione giurisprudenziale in materia e della sostenziale equiparazione, sotto il profilo della responsabilità nei confronti del paziente, fra la prestazione del medico e quella della struttura sanitaria, sul presupposto che il rapporto che si instaura tra il paziente e la struttura sanitaria (pubblica e privata) deve qualificarsi alla stregua di un contratto d'opera professionale. Pertanto, anche la responsabilità dell'ente ospedaliero e clinico, dovendo considerarsi come disciplinata dalle norme che regolano la responsabilità professionale medica, è stata correlata alla disposizione di cui all'art. 2236 c.c.

In questo modo, oltre alla classica responsabilità del medico quale prestatore d'opera intellettuale nei confronti del paziente vengono ricondotte nell'ambito della mediazione obbligatoria quelle fattispecie che attengono a prestazioni proprie delle strutture sanitarie inquadrate dalla giurisprudenza di legittimità nel c.d. rapporto da contratto sociale e nei contratti di spedalità.

Col rapporto da contratto sociale si fa riferimento a tutti quei casi in cui l'ente ospedaliero risponde a titolo contrattuale per i danni subiti da un privato a causa della non diligente esecuzione della prestazione medica da parte di un medico che operi all'interno della struttura sanitaria.

In tale fattispecie, l'obbligazione del medico, ancorché non fondata su contratto e connotata dall'affidamento che il malato pone nella professionalità dell'esercente una professione protetta, ha natura contrattuale e tale natura viene individuata non con riferimento alla fonte dell'obbligazione, ma al contenuto del rapporto.

Per quanto attiene, invece, al contratto di spedalità si fa riferimento alle modalità di gestione e di organizzazione delle cure mediche ed alla circostanza che i servizi erogati dalla struttura sanitaria sono di fatto distinti ed ulteriori rispetto a quelli del personale medico.

La giurisprudenza di legittimità, nel delineare questa nuova figura contrattuale, ha messo in luce oltre alla principale prestazione di curare il paziente erogata dalla struttura sanitaria anche tutta una serie di altre prestazioni (l'alloggio, l'alimentazione, gli impianti e le attrezzature cliniche, le risorse umane sanitarie e non), che concorrono in modo complesso ed unitario a garantire il risultato finale e da cui possono derivare, nei confronti dei pazienti, responsabilità della struttura sanitaria che prescindono dall'attività del personale medico.

(Altalex, 21 settembre 2013. Articolo di Nestore Thiery)

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