Venerdì, 30 Novembre 2012 09:18

Il servizio militare è "servizio effettivo" ai fini del collocamento a riposo del personale della dirigenza medica?

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Il quadro normativo nel quale la questione si colloca rientra nelle disposizioni legislative previste dall’art. 15 nonies comma 1 del d.lgs n. 502/1992 che, nel testo modificato dall’art. 22 della Legge 183 del 2010 ha fissato al 65° anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del relativo ruolo sanitario del SSN introducendo ulteriori specifiche sul punto (1).

L’articolo sopra enunciato afferma oggi che “Il limite massimo di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti. È abrogata la legge 19 febbraio 1991 n. 50, fatto salvo il diritto a rimanere in servizio per coloro i quali hanno già ottenuto il beneficio”.

Il testo dell’art. 22 della Legge 183/10 è composto altresì da ulteriori n. 2 commi. Il comma 2 fa riferimento al comma 1 dell’art. 16 del d.lgs n. 503 del 30.12.1992 al termine del quale viene aggiunto un nuovo periodo dal seguente tenore: “È in facoltà dei dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici non economici di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 13.10.1992 n. 421 per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti. I dipendenti in aspettativa non retribuita che ricoprono cariche elettive presentano la domanda alme- no 90 giorni prima del compimento del limite di età per il collocamento a riposo”.

Il successivo comma n. 3 prevede, invece, che la disposizione contenuta nel comma 1 del’art. 15 nonies del d.ls n. 502/92 come modificato dall’art. 22 comma 1 trovi applicazione anche ai dirigenti medici e del ruolo del SSN in servi- zio alla data del 31.01.2010.

La disposizione in oggetto ha quindi portata retroattiva rispetto all’entrata in vigore della legge ed implicando perciò che la stessa colpisce i dirigenti medici e del ruolo sanitario del SSN in servizio alla data del 31.01.2010, avendo più di 65 anni di età, ma con un’età inferiore ai 40 anni di anzianità di servizio effettivo i quali, se intendono proseguire con lo stessi avranno la possibilità di farlo presentando apposita istanza all’Amministrazione di Appartenenza.

Ma veniamo al nocciolo della questione: cosa deve essere inteso per Servizio Effettivo? Con nota operativa n. 56 del 22 dicembre 2010, l’ex INPDAP (oggi accorpata ad I.N.P.S.) aveva chiarito che “nella locuzione servizio effettivo fossero da ricomprendersi tutte quelle attività lavorative effettivamente rese, in particolare oltre al servizio prestato presso l’amministrazione o ente di appartenenza, anche i servizi comunque resi per lo Stato (quale ad esempio il servizio militare purché già valorizzato ai fini pensionistici), i servizi ricongiungibili ai sensi della Legge n.523/1954 o 1092/1973, i servizi correlati ad attività lavorative e ricongiunti ai sensi della Legge n.29/79 o n.45/1990 ovvero totalizzati ai sensi del Reg. CE 1606/1998 o ai sensi del D.lgs n.42/06 ed i servizi riscattati restando per contro esclusi i periodi valorizzati attraverso il riscatto di periodi non connessi ad attività effettivamente rese ma correlate a titoli di studio (ad es. laurea, dottorato di ricerca etc.).

La nota sopra citata, di larga portata conoscitiva, aveva determinato forti dubbi e divergenze sulla corretta applicabilità dell’art. 15 nonies sopra citato così come modificato dalla Legge 183/10 soprattutto per quel che concerneva l’avvenuta partecipazione al servizio militare del medico nell’alveo del calcolo del 40simo anno di servizio di quest’ultimo.

A dare una mano nella corretta interpretazione è venuta in soccorso la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento funzione pubblica) dfp 0054991 del 09.12.2010.

Ed infatti, dopo aver chiarito che, per “servizio effettivo” debba intendersi “qualunque tipo di servizio espletato dal pubblico dipendente presso qualunque datore di lavoro, sia pubblico che privato” la nota precisa che “esula dal concetto e dalla nozione stessa di servizio effettivo l’istituto del riscatto a qualunque titolo, sia con riferimento a periodi di studio che per altre causali, quali ad esempio il servizio militare o civile eventualmente prestato”.

Di conseguenza, la nota di cui sopra esclude che il servizio militare costituisca “servizio effettivo” ai fini di quel computo dell’anzianità prevista e richiesta dall’art. 15 nonies del D.lgs 502/1992 e ss.

Ciò, a prescindere dalla circostanza per cui quel servizio sia accreditato figurativamente o riscattato o comunque “coperto” in altro modo sotto il profilò previdenziale e concorra, perciò, ad incrementare l’anzianità contributiva.

D’altro canto emerge anche dalla lettura dei lavori parlamentari che hanno condotto all’approvazione della Legge n. 183/10 che il principio ispiratore la modifica dell’art. 15 nonies sopra indicato, consiste proprio nella tutela del lavoro inteso quest’ultimo come strumento di realizzazione della persona.

Laddove il legislatore ha fatto riferimento all’anzianità contributiva, l’ha fatto a chiare lettere.

Del resto, anche le recenti pronunce Giurisprudenziali confermano l’affermazione sopra enunciata.

Tra le più recenti abbiamo le ordinanze emesse dal Tribunale di Brescia del 10.8.2011 e del 4.11.2011: da ultimo anche un’altra pronuncia del Tribunale di Bergamo del 18.05.2012.

Le prime due ordinanze sopra citate hanno evidenziato come la novella introdotta dall’art. 22 Legge 183/2010 abbia reso irrilevante “il conseguimento dell’anzianità contributiva massima, essendo l’unico limite quello meramente anagrafico (70 anni...) ed il solo rilievo del servizio effettivo per un numero di anni superiore a quaranta.

“Per tale ultimo aspetto” prosegue l’ordinanza, “va escluso che possa essere utile al computo il servizio militare prestato” atteso che tutte le ipotesi in cui tale servizio è considerato rilevante sono accomunate dall’esser finalizzate “all’ottenimento di benefici previdenziali” fine del tutto diverso da quello relativo al prolungamento dell’attività lavorativa (ammesso sino ai 70 anni).

Ciò posto, si deve ESCLDERE che il “servizio militare” rientri nel novero di quei servizi effettivi utili ai fini del collocamento a riposo del personale dirigente medico del SSN.

* Foro di Brescia

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