Venerdì, 18 Ottobre 2013 08:51

A volte ritornano...La nuova media-conciliazione

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Nella G.U. n. 194 del 20 agosto 2013 è stata pubblicata la L. 9 agosto 2013, n. 98, legge di conversione del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, meglio noto come “Decreto del Fare”.

Tra gli innumerevoli interventi operati dal nostro legislatore, va segnalato, per quanto ci occupa, la reintroduzione della mediazione obbligatoria (in vigore dal 21 settembre scorso), introducendo alcune modifiche al tutt’ora vigente D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

Ricordiamo che con la nota pronuncia della Corte Costituzionale del 6 dicembre 2012, n. 272, era stata dichiarata l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, dell’art. 5, comma 1, D.Lgs 4 marzo 2010, n.28, nella parte in cui era stato previsto il carattere obbligatorio della mediazione: il venir meno di tale requisito, di fatto, svuotava di qualunque efficacia deflattiva il testo originario, facendo diminuire sensibilmente il numero delle istanze di mediazione.

Passiamo ora brevemente in rassegna le principali novità, rispetto al precedente testo (che ripetiamo è ancora in vigore, integrato, appunto, dalle nuove disposizioni):

- Art. 1 (Definizioni): l’attività comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;

- Art. 4 (Accesso alla mediazione): la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.

- Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo): (comma 1) sono state confermate tutte le materie contemplate nel testo originario (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari) con l’esclusione delle controversie derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti e con l'aggiunta delle controversie derivanti dalla responsabilità sanitaria (quindi, non solo quelle derivanti da responsabilità medica).

La previsione dell’obbligatorietà del procedimento di mediazione, in riferimento alle materie sopra indicate, quale condi- zione di procedibilità per agire in giudizio, ha una durata temporanea di quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo. Allo scadere di due anni, sempre a far data dall’entrata in vigore del provvedimento normativo, su iniziativa del Ministero della Giustizia è attivato un monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione.

Il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione (comma 2).

La mediazione, in aggiunta alle materie già indicate nel precedente testo, non costituisce altresì condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’art. 696-bis c.p.c. (comma 4).

- Art. 6 (Durata): (comma 1): il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi (nel testo precedente erano quattro mesi).

- Art. 8 (Procedimento): (comma 1) è prevista l’assistenza obbligatoria dell’avvocato, che attesta e certifica la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.

È stata confermata, nel caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la sanzione del pagamento di una multa commisurata al valore del contributo unificato e la possibilità che il giudice ne tragga argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c..

- Art. 13 (Spese processuali): sono state reintrodotte tutte le conseguenze che la mancata giustificata accettazione della proposta ha sul successivo processo.

Non è possibile tentare sin d’ora di commentare in poche battute, senza cor- rere il rischio di banalizzarlo, il complesso iter concettuale seguito dalla normativa: la cui filosofia di fondo sembra essere quella di offrire ai cittadini degli strumenti per definire le liti giudiziarie a basso costo e con metodi semplici.

Azzardare ora una previsione sulla possibilità che questa volta il procedimento della media-conciliazione riesca nel concreto a rappresentare un valido strumento di risoluzione alternativa delle controversie, è molto difficile.

Un dato è certo: in materia di responsabilità medica, ormai da anni, è attesa una seria riforma che permetta di allentare sulla classe medica la pressione esercitata dal contenzioso e permetta di ridare fiato ad una categoria sotto attacco sul piano professionale; insomma un po’ di tranquillità dopo la continua crescita geometrica del contenzioso legato all’attività sanitaria e, di conseguenza, dei costi assicurativi, oltre che sotto il profilo umano e di immagine.

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