Venerdì, 18 Ottobre 2013 09:05

Dall'Italia - Giurisprudenza

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Per la Corte di Cassazione l’incompletezza o la reticenza delle informazioni ricevute dal paziente non limita la responsabilità del medico.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE - SENTENZA 12 settembre 2013, n.20904

[...] una volta iniziato il rapporto curativo, la ricerca della situazione effettiva- mente esistente in capo al paziente, almeno per quanto attiene alle evidenze del suo stato psico-fisico, è affidata al sanitario, che deve condurla in modo pieno e senza fidarsi dell’indirizzo che può avergli suggerito la dichiarazione resa in sede di anamnesi dal paziente integrando un diverso operare una mancanza palese di diligenza, con la conseguenza che deve escludersi che l’incompletezza o reticenza sotto il profilo indicato delle informazioni sulle sue condizioni psico- fisiche, se queste sono accertabili dal sanitario e/o dalla struttura attraverso l’esecuzione accurata secondo la lex artis della prestazione iniziale del rapporto curativo, non può essere considerata ragione giustificativa per l’applicazione della limitazione di responsabilità di cui all’art. 2236 c.c. [...]”: è questo il passaggio più rilevante e controverso della sentenza in esame, che ha cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Roma un ricorso su un trauma con esito negativo in pronto soccorso, poiché il medico aveva seguito più ciò che il paziente ha dichiarato che non accertamenti da lui eseguiti.

Quindi, il medico non deve “fidarsi” di ciò che il paziente dichiara al momento dell’anamnesi, ma deve condurre tutti gli accertamenti possibili in base alle evidenze del suo stato psico-fisico.

Altro profilo interessante sottolineato dai giudici del Supremo Collegio, attiene alla mancata esecuzione di quanto prescritto dal servizio di pronto soccorso da effettuarsi nelle 24/48 ore, che “palesava l’urgenza dell’accertamento, il che rende palesemente privo di diligenza il comportamento successivo della struttura che si concretò nell’eseguire solo un esame radiografico del bacino e dell’anca”.

Infine, secondo la Corte, costituisce altro motivo di “violazione del dovere di diligenza”, la circostanza che “essendo la prescrizione della Tac relativa di un accertamento più complesso ed esaustivo della ecografia, l’alternativa posta dalla prescrizione fatta il giorno X dal pronto soccorso non concerneva il rapporto fra l’uno e l’altro accertamento e, dunque, la possibilità di fare l’uno o l’altro accertamento, bensì solo la possibilità di procedere ad una ecografia e ad una Tac oppure direttamente ad una Tac”.

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